CONFINTESA E IL PRINCIPIO DI RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE: RILIEVI CRITICI SULL’UTILIZZO DEL CRITERIO DEL “COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVO”
Confintesa ritiene necessario formulare alcune considerazioni di ordine giuridico e sistematico in relazione all’impiego del criterio del sindacato “comparativamente più rappresentativo”, così come attualmente utilizzato nell’ordinamento delle relazioni industriali italiane, in un contesto caratterizzato dalla perdurante mancata attuazione dell’articolo 39 della Costituzione.
L’articolo 39 della Costituzione delinea un modello fondato sui principi della libertà sindacale, della registrazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e della conseguente attribuzione di efficacia generale ai contratti collettivi stipulati da tali soggetti. Tale assetto costituzionale, tuttavia, non ha mai trovato concreta applicazione a causa dell’assenza della legge di attuazione espressamente prevista dalla Costituzione. Ne consegue che l’attuale sistema delle relazioni industriali si fonda prevalentemente su prassi consolidate e su accordi di natura privatistica.
In tale contesto, i contratti collettivi nazionali di lavoro vengono frequentemente considerati dotati di efficacia generalizzata non in forza di una disposizione normativa espressa, bensì per effetto di un consolidato ricorso alla “consuetudine”. Sebbene la consuetudine costituisca una fonte del diritto, essa riveste carattere sussidiario e non può surrogare in modo stabile una disciplina costituzionale rimasta inattuata, né può legittimare compressioni strutturali del pluralismo sindacale garantito dall’ordinamento.
Confintesa rileva come il ricorso al criterio del “comparativamente più rappresentativo”, in assenza di parametri legali predeterminati e di un sistema pubblico e certificato di misurazione della rappresentatività, presenti significativi profili di criticità sotto il profilo della certezza del diritto e del principio di eguaglianza tra le organizzazioni sindacali. La comparazione, laddove non fondata su criteri omogenei, trasparenti e verificabili, rischia infatti di tradursi in una valutazione di natura convenzionale, priva di ancoraggio a dati oggettivi e sottratta a un effettivo controllo giuridico.
L’attribuzione di effetti generalizzati ai contratti collettivi sottoscritti esclusivamente da alcune organizzazioni sindacali, individuate sulla base di tale criterio, solleva inoltre rilevanti interrogativi in ordine alla piena tutela della libertà sindacale, così come garantita dall’articolo 39, primo comma, della Costituzione. In mancanza di una disciplina legislativa che definisca modalità, requisiti e procedure per il riconoscimento della rappresentatività, il sistema vigente rischia di determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti sindacali legittimamente operanti.
Confintesa ritiene, pertanto, che la questione della rappresentatività sindacale non possa essere affrontata esclusivamente mediante il ricorso a prassi o a strumenti pattizi, i quali, per loro natura, risultano limitati sotto il profilo della legittimazione democratica e della generalità degli effetti. Si rende invece necessario un intervento normativo volto a dare piena e coerente attuazione all’articolo 39 della Costituzione, attraverso l’introduzione di criteri chiari, uniformi e oggettivi per la misurazione della rappresentatività sindacale e per l’eventuale attribuzione di efficacia generale ai contratti collettivi.
In assenza di tale intervento legislativo, l’utilizzo del concetto di “comparativamente più rappresentativo” non può che essere considerato una soluzione di carattere transitorio, priva di un solido fondamento costituzionale e, come tale, non idonea a garantire un sistema di relazioni sindacali ordinato, certo e pienamente conforme ai principi democratici.
