TRASPARENZA SALARIALE: COSA CAMBIA DAL 7 GIUGNO CON IL D.LGS. 96/2026

Entra in vigore il decreto che recepisce la direttiva UE sul gender pay gap. Nuovi obblighi per i datori di lavoro, nuovi diritti per i lavoratori. Una guida pratica e una questione di metodo.

Dal 7 giugno 2026 entra in vigore il Decreto Legislativo 96/2026 (Gazzetta Ufficiale n. 125/2026), che recepisce la direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza retributiva e la parità di retribuzione tra uomini e donne. Il provvedimento introduce nuovi obblighi per i datori di lavoro pubblici e privati e nuovi diritti informativi per i lavoratori.

Quattro novità principali
1. Trasparenza retributiva prima dell’assunzione. Negli annunci di lavoro e nei colloqui i datori di lavoro dovranno fornire indicazioni precise sulla retribuzione iniziale e sulle norme del CCNL applicabile. Le aziende non potranno chiedere ai candidati quale sia la loro richiesta in materia di stipendio. Obbligo per tutti i datori di lavoro, operativo dal 7 giugno.
2. Trasparenza sui criteri di determinazione della retribuzione. I datori dovranno rendere accessibili ai lavoratori i criteri usati per determinare retribuzione e progressioni economiche. Operativo dal 7 giugno per tutti sui criteri retributivi; per i criteri di progressione economica l’obbligo riguarda i datori con almeno 50 dipendenti.
3. Diritto di informazione dei lavoratori. I lavoratori potranno richiedere e ricevere per iscritto informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Operativo dal 7 giugno per i datori con almeno 50 dipendenti; per gli altri si attende un decreto di attuazione entro 90 giorni.
4. Comunicazione dei dati sul divario retributivo di genere. Obbligo riservato ai datori con almeno 100 dipendenti, in attesa di un decreto di attuazione entro 90 giorni.

Una clausola da leggere con attenzione
Il decreto stabilisce che l’applicazione di un CCNL “sottoscritto dai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale” costituisce presunzione di conformità ai principi di parità retributiva e trasparenza. In presenza di un CCNL così qualificato, il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo di rendere accessibili i criteri di determinazione della retribuzione e della progressione economica.

La clausola riproduce un meccanismo già introdotto dal DL 62/2026 sul salario equo: la qualifica del contratto collettivo viene legata alla rappresentatività comparata dei sottoscrittori, e non alla valutazione del merito sostantivo del testo.

Il punto tecnico
Come ricordato in questi giorni dalla presidente dell’associazione italiana dei direttori del personale (Gidp), Marina Verderajme, il divario salariale di genere in Italia raramente si manifesta nei minimi retributivi previsti dai contratti collettivi. Si annida nelle componenti discrezionali — bonus, premi individuali, superminimi. La presunzione di conformità via CCNL rappresentativo opera dunque sul terreno dove il divario non si concentra, ed esonera dall’obbligo di trasparenza dove invece il problema si manifesta.

La direzione di lavoro Confintesa
La direttiva UE 2023/970 chiede criteri verificabili e oggettivi. Il Centro Studi Confintesa lavora da tempo a una metodologia tecnica di valutazione dei CCNL — Trattamento Economico Complessivo e Trattamento Economico Normativo (TEC/TEN) — applicata sul portale contrattipirata.it. Su questa base si fonda la proposta di legge 1518/SG sulla certificazione pubblica dei CCNL, depositata in CNEL il 12 novembre 2025 e ridepositata alla Camera il 15 aprile 2026. La proposta istituisce un sistema di valutazione su merito sostantivo del contratto — salario, welfare, tutele, normativa — neutro rispetto ai firmatari.

Il recepimento delle direttive europee acquista efficacia quando ne traduce l’obiettivo in strumenti concreti. La trasparenza salariale chiesta da Bruxelles esige criteri tecnici di valutazione, non presunzioni amministrative.

Fonti: D.Lgs. 96/2026 (GU n. 125/2026); Italia Oggi del 3 giugno 2026 (Daniele Cirioli); Avvenire del 3 giugno 2026 (Paolo Massimo Alfieri); Corriere della Sera del 3 giugno 2026.

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.