Premi di produttività 2026-27: imposta all’1% e tetto a € 5.000

Cosa cambia in busta paga, e quando conviene convertire il premio in welfare

Dal 2026 la tassazione agevolata sui premi di risultato si fa più leggera e il limite si alza. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo tetto vale anche quando il premio si trasforma in welfare aziendale. Ecco cosa significa, in concreto, per chi lavora.

Che cosa cambia

Per il biennio 2026-2027 l’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili scende all’1%, dal 5% applicato nel 2025. Contestualmente, il tetto annuo agevolabile sale da 3.000 a 5.000 euro lordi. In pratica, su un premio di 2.000 euro il prelievo passa da 100 a 20 euro, e l’agevolazione copre ora importi più alti.

La misura riguarda i lavoratori del settore privato con un reddito da lavoro dipendente, nell’anno precedente, non superiore a 80.000 euro. Resta la condizione di fondo: il premio deve essere previsto da un contratto collettivo aziendale o territoriale e legato a obiettivi verificabili di produttività, redditività, qualità o efficienza. Senza quell’accordo, l’aliquota agevolata non si applica.

La novità sul welfare

Il chiarimento più atteso è arrivato con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 9 giugno 2026. Il nuovo limite di 5.000 euro vale anche quando il lavoratore sceglie di non incassare il premio in denaro, ma di convertirlo in welfare aziendale o in beni e servizi (i cosiddetti fringe benefit). La facoltà di sostituire il premio monetario con prestazioni di welfare rientra nello stesso regime di favore e ne segue gli stessi limiti economici. L’esenzione dei singoli benefit resta però subordinata alle condizioni e ai tetti previsti dall’articolo 51 del Tuir.

Conviene il contante o il welfare?

Con l’aliquota all’1%, il premio in denaro è già molto poco tassato. La conversione in welfare aggiunge un vantaggio: quelle somme sono esenti da imposta e da contributi. Ma proprio qui sta il punto da avere chiaro prima di scegliere. La quota di premio trasformata in welfare e benefit non concorre alla previdenza e, di norma, non entra nelle basi di calcolo legate alla retribuzione: è un beneficio reale e immediato, che però ha un costo differito, perché su quella parte non si accumula contribuzione pensionistica.

Non è un argomento per rinunciare al welfare: i servizi a valore certo e immediatamente spendibili — sanità integrativa, buoni pasto, buoni acquisto — valgono spesso più del loro equivalente lordo in busta paga. È un argomento per scegliere con consapevolezza, conoscendo sia il guadagno netto sia ciò a cui si rinuncia in prospettiva. La trasparenza su questo scambio è parte della qualità di un buon accordo.

Cosa controllare

La prima verifica: che il premio sia effettivamente previsto da un accordo aziendale o territoriale, e non erogato unilateralmente.
La seconda: che gli obiettivi siano misurabili, perché è la condizione di legge per l’agevolazione.
La terza, se si opta per il welfare: che i benefit rientrino nei limiti dell’articolo 51 del Tuir, per non perdere l’esenzione.

Fonti: Italia Oggi, 24 giugno 2026; Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026; Legge di Bilancio 2026; art. 51 del Tuir (Dpr 917/1986).

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